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D.Lvo 30/07/1999 n. 3003. Al ministero sono trasferite con le inerenti risorse, le funzioni dei ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997,n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali. Art. 24 - Aree funzionali 1. Il ministero svolge, in particolare, le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali a) politica economica e finanziaria, con particolare riguardo all'analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni e internazionali, alla vigilanza sui mercati finanziari e sul sistema creditizio, all'elaborazione delle linee di programmazione economica e finanziaria, alle operazioni di copertura del fabbisogno finanziario e di gestione del debito pubblico e alla gestione di partecipazioni azionarie dello Stato, compreso l'esercizio dei diritti dell'azionista e l'alienazione dei titoli azionari di proprietà dello Stato b) politiche, processi e adempimenti di bilancio, con particolare riguardo alla formazione e gestione del bilancio dello Stato, compresi gli adempimenti di tesoreria e la verifica dei relativi andamenti e flussi di cassa, assicurandone il raccordo operativo con gli adempimenti in materia di copertura del fabbisogno finanziario previsto dalla lettera a), nonchè alla verifica della quantificazione degli oneri derivanti dai provvedimenti e dalle innovazioni normative ed al monitoraggio della spesa coordinandone e verificandone gli andamenti e svolgendo i controlli previsti dall'ordinamento c) programmazione economica e finanziaria, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle politiche di coesione, anche avvalendosi delle Camere di commercio, con particolare riferimento alle aree depresse, esercitando a tal fine le funzioni attribuite dalla legge in materia di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione dell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari d) politiche fiscali con particolare riguardo alle funzioni di cui all'articolo 56, all'analisi del sistema fiscale e delle scelte inerenti alle entrate tributarie ed erariali in sede nazionale, comunitaria e internazionale, alle attività di coordinamento, indirizzo, vigilanza e controllo previste dalla legge sulle agenzie fiscali e sugli altri enti o organi che comunque esercitano fun zioni in materia di tributi ed entrate erariali di competenza dello Stato, al coordinamento monitoraggio e controllo del sistema informativo della fiscalità e della rete unitaria di settore, alla informazione istituzionale nel settore della fiscalità, alle funzioni previste dalla legge in materia di demanio patrimonio dello Stato, catasto e conservatorie dei registri immobiliari e) amministrazione generale, personale e servizi indivisibili e comuni del ministero, con particolare riguardo alle attività di promozione, coordinamento e sviluppo della qualità dei processi e dell'organizzazione e alla gestione delle risorse; servizi del tesoro e provveditorato generale dello Stato; gestione delle risorse necessarie all'attività delle commissioni tributarie. Art. 25 - Ordinamento 1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a cinque, in riferimento alle aree funzionali definite nel precedente articolo. 2. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 dicembre 1997 n. 430. Art. 26 - Riforma del ministero delle finanze 1. In attesa della costituzione del ministero dell'economia e delle finanze, e comunque entro il termine di diciotto mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, si provvede anche in fasi successive, alla trasformazione del ministero delle finanze, alla istituzione delle agenzie fiscali e all'ordinato trasferimento delle funzioni e delle risorse, secondo le disposizioni e con le modalità stabilite dal Capo II del Titolo V. CAPO VI IL MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Art. 27 - Istituzione del ministero e attribuzioni 1. E' istituito il ministero delle attività produttive. 2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di industria, artigianato, energia, commercio, fiere e mercati, trasformazione e conseguente commercializzazione dei prodotti agricoli, turismo e industria alberghiera, miniere, cave e torbiere, acque minerali e termali, politiche per i consumatori, commercio con l'estero e internazionalizzazione del sistema produttivo, poste, telecomunicazioni, editoria, produzioni multimediali, informatica, telematica, radiodiffusione sonora e televisiva, tecnologie innovative applicate al settore delle comunicazioni, con particolare riguardo per il commercio elettronico. 3. Al ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni del ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, del ministero del commercio con l'estero, del ministero delle comunicazioni, del dipartimento del turismo istituito presso la presidenza del consiglio dei ministri, fatte salve le risorse e il personale che siano attribuiti con il presente decreto legislativo ad altri ministeri, agenzie o autorità perchè concernenti funzioni specificamente assegnate ad essi, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997 n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali. 4. Spettano inoltre al ministero delle attività produttive le risorse e il personale del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del ministero della sanità, del ministero del lavoro e della previdenza sociale, concernenti le funzioni assegnate al ministero delle attività produttive dal presente decreto legislativo. 5. Restano ferme le competenze spettanti al ministero della difesa. Art. 28 - Aree funzionali 1. Il ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali a) sviluppo del sistema produttivo: • indirizzi di politica industriale, agroindustriale, del commercio e dei servizi; • definizione di un sistema coordinato di monitoraggio della legislazione commerciale e dell'entità e dell'efficienza della rete distributiva, agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici alle attività produttive che abbiano come diretto destinatario le imprese, ivi compresi quelli per la ricerca applicata; • sviluppo e vigilanza della cooperazione; rilascio delle autorizzazioni prescritte; • definizione degli obiettivi e delle linee della politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti ad essa inerenti; • tutela e valorizzatone della qualità dei prodotti agroindustriali e loro valorizzazione economica; • definizione, in accordo con le regioni, dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico; • coordinamento delle attività statali connesse alla promozione, sviluppo e valorizzazione del sistema turistico nazionale; • agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici alle attività produttive diretti ad attuare politiche di coesione, ivi comprese le funzioni concernenti agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici per le attività produttive e per le rispettive infrastrutture nel mezzogiorno e nelle aree depresse; • brevetti, modelli e marchi; politiche per i consumatori; determinazione di caratteristiche di macchine, impianti e prodotti industriali, esclusi i profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro, con esclusione dei mezzi destinati alla circolazione stradale, delle macchine, impianti e prodotti destinati specificamente ad attività sanitarie o ospedaliere, nonchè dei prodotti alimentari; • autorizzazioni, certificazioni, omologazioni e immatricolazioni per le macchine, impianti, prodotti e servizi di competenza; • vigilanza sugli enti di normazione tecnica e di accreditamento degli organismi di certificazione di qualità e dei laboratori di prova; • promozione e diffusione dei sistemi di qualità aziendale e dei prodotti b) commercio estero e internazionalizzazione del sistema economico: • indirizzi di politica commerciale verso l'estero, disciplina degli scambi con i paesi terzi, elaborazioni, negoziazione e gestione degli accordi bilaterali e multilaterali; • rapporti con gli organismi economici e finanziari internazionali e con le istituzioni multilaterali limitatamente ai settori di competenza; • collaborazione all'attività di cooperazione internazionale e di aiuto allo sviluppo svolta dal ministero degli affari esteri; • coordinamento delle attività della commissione CIPE per la politica commerciale con l'estero; • rapporti con i soggetti pubblici e privati che svolgono attività di promozione degli scambi con l'estero; • incentivazioni e sostegno delle iniziative di internazionalizzazioni delle imprese e delle attività produttive e promozione degli investimenti esteri in Italia, fatte salve le funzioni concernenti specificamente la disciplina valutaria assegnata alla competenza del ministero dell'economia e delle finanze; • vigilanza sull'Istituto per il commercio con l'estero, credito all'esportazione, assicurazione del credito all'esportazione e agli investimenti esteri in Italia; • esercizio dei diritti di azionista nelle società a partecipazione pubblica aventi ad oggetto l'internazionalizzazione del sistema produttivo; • rilascio delle autorizzazioni prescritte per l'esportazione e l'importazione ferme le disposizioni vigenti sull'esportazione e l'importazione dei materiali per la difesa e dei materiali con duplice uso; • tutela della produzione italiana all'estero; promozione della formazione professionale dei soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese c) comunicazioni e tecnologie dell'informazione: • politiche nel settore delle comunicazioni, adeguamento periodico del servizio universale delle telecomunicazioni, piano nazionale di ripartizione delle frequenze e relativo coordinamento internazionale, sviluppo della società dell'informazione; • radiodiffusione sonora e televisiva e telecomunicazioni, con particolare riguardo alla. concessione del servizio pubblico radiotelevisivo ed ai rapporti con il concessionario; • alla disciplina del settore delle telecomunicazioni, al rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze ad uso privato, alla verifica degli obblighi di servizio universale nel settore delle telecomunicazioni, alla vigilanza sulla osservanza delle normative di settore e sulle emissioni radioelettriche ed alla emanazione delle norme di impiego dei relativi apparati; • alla sorveglianza sul mercato; • servizi postali e bancoposta, con particolare riferimento alla regolamentazione del settore, ai contratti di programma e di servizio con le poste italiane, alle concessioni ed autorizzazioni nel settore dei servizi postali, alla emissione delle carte valori, alla vigilanza sul settore e sul rispetto degli obblighi di servizio universale; • stampa, editoria e produzioni multimediali, con particolare riferimento alle iniziative volte alla trasformazione su supporti innovativi e con tecniche interattive delle produzioni tradizionali; • tecnologie dell'informazione, con particolare riferimento alle funzioni di normazione tecnica, standardizzazione, accreditamento, certificazione ed omologazione nel settore; • coordinamento della ricerca applicata per le tecnologie innovative e nel settore delle telecomunicazioni e per l'adozione e l'implementazione dei nuovi standard. Art. 29 - Ordinamento 1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a quattro, in riferimento alle aree funzionali definite nel precedente articolo. |
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